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ANISAKIS: decreto del ministero della salute stabilisce le informazioni obbligatorie che devono essere esposte per i consumatori

 

Il Ministero della Salute, con il decreto 17 luglio 2013 “Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”, ha fornito indicazioni sulle informazioni obbligatorie che, i punti vendita di prodotti ittici, devono rendere disponibili ai consumatori al fine di prevenire i rischi collegati al consumo di prodotti ittici crudi o poco cotti con la possibile presenza di larve di Anisakis.
Il decreto stabilisce che nei punti vendita sia esposto un cartello in posizione ben visibile riportante le seguenti indicazioni:

“INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a – 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.”

In caso di assenza del cartello o in presenza di cartelli riportanti informazioni diverse da quelle stabilite, sono previste, per l’impresa, sanzioni amministrative pecuniarie sino a 3.500 euro.

DECRETO 17 luglio 2013

OpusoloAnisakis

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