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Abrogazione del settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare

Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti che confluiscono nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 609/2013 per l’abrogazione del settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Il regolamento 609/2013 o FSG (Food for specific group) ha semplificato il quadro normativo con l’abrogazione del concetto di prodotto “dietetico”, includendo nel suo campo di applicazione le disposizioni oggi vigenti per gli alimenti a fini medici speciali (direttiva 99/21/CE) e gli alimenti presentati come sostituti totali della dieta per il controllo del peso (direttiva 96/8/CE).
Gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci come quelli senza lattosio, invece, non ricadono nel campo di applicazione del regolamento FSG. A livello europeo infatti si è deciso di disciplinare l’indicazione sull’assenza di glutine o il contenuto molto basso negli alimenti come una informazione che può essere fornita volontariamente, articolo 36 del regolamento (UE) 1169/2011, il cosiddetto FIC – Food Information to Consumers), con l’etichettatura con le diciture: “senza glutine” o “a contenuto di glutine molto basso”.
Ai sensi del regolamento (UE) 828/2014 la specificità della formulazione per i celiaci, non più riconducibile alla qualifica di “dietetico”, risulterà dal fatto che il prodotto riporterà l’indicazione “senza glutine” (o eventualmente quella “con contenuto di glutine molto basso”) seguita dalla dizione “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci”.
Sulla base di tale evoluzione normativa l’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta precedentemente per la produzione e il confezionamento degli ADAP è oggi richiesta (circolare Ministero della Salute del 4/8/2016) per la produzione e il confezionamento dei seguenti prodotti, coperti dal regolamento FSG:
1) formule per lattanti e formule di proseguimento di cui alla direttiva 2006/141/CE, che dal 22 febbraio 2020 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/127;
2) alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini di cui alla direttiva 2006/125/CE;
3) alimenti a fini medici speciali di cui alla direttiva 99/21/CE, che dal 22 febbraio 2019 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/128;
4) alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo, di cui alla direttiva 96/8/CE (con l’esclusione dei sostituti del pasto, che oggi rientrano tra gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del regolamento CE 1925/2006).
Resta poi ferma l’autorizzazione in forma di riconoscimento per gli stabilimenti adibiti alla produzione e al confezionamento degli integratori alimentari e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006.
Ciò premesso, si rappresenta che l’autorizzazione in forma di riconoscimento già rilasciata per la produzione e il confezionamento come ADAP resta valida per la produzione e il confezionamento:
– dei prodotti appartenenti alle quattro categorie sopra indicate, confluite nel campo di applicazione del regolamento FSG;
– degli ex prodotti dietetici per sportivi che eventualmente vengono riclassificati come integratori alimentari o come alimenti addizionati di vitamine e/o minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006;
– dei “latti di crescita”, ricadenti oggi nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1925/2006 per l’aggiunta di vitamine e minerali.
Per quanto concerne la produzione e il confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e degli ex prodotti dietetici delattosati, l’autorizzazione in forma di riconoscimento viene meno per la confluenza delle disposizioni sull’assenza di glutine o il suo contenuto molto basso, come di quelle sull’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto, tra le informazioni fornite con l’etichettatura ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011 a beneficio dei soggetti allergici o intolleranti.
Considerando che la necessità di consumare più volte al giorno alimenti “senza glutine” sostitutivi di pane, pasta e degli altri più comuni alimenti a base di cereali gluteinati rende i celiaci molto vulnerabili sul piano alimentare, resta fermo che per riportare in etichetta diciture sull’assenza di glutine (o eventualmente il suo contenuto molto basso) l’alimento deve essere prodotto con materie prime controllate e selezionate secondo un piano di autocontrollo che si dimostri adeguato e mirato a gestire efficacemente il rischio di contaminazioni crociate.
Analoghe considerazioni sull’adeguatezza dei piani di autocontrollo valgono per gli alimenti delattosati che riportano in etichetta le diciture “senza lattosio” o “a ridotto contenuto di lattosio” conformemente a quanto indicato nella nota dello scrivente Ufficio n. 27673-P del 7 luglio 2015, che, in attesa dell’armonizzazione a livello europeo, ne definisce le condizioni per l’uso.
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