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Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi

L’elaborazione di tale piano è prevista dal regolamento UE per ciascuno stato membro (art. 115 del regolamento (UE) n. 625/2017)  con lo scopo di “prevedere misure da applicare senza indugio allorché risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l’uomo o gli animali, direttamente o mediante l’ambiente”, ed è  emesso ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il Piano definisce inoltre la risposta che il Ministero della salute è tenuto a fornire in base alla responsabilità dovuta al suo ruolo di Autorità Competente a livello nazionale e internazionale a seguito di un incidente o di una minaccia reale o potenziale per la sicurezza, qualità o integrità degli alimenti e/o mangimi.

“Si applica alle situazioni che comportano rischi diretti per la salute umana derivanti da alimenti, mangimi e, in particolare, a qualsiasi rischio di natura biologica , chimica o fisica , che non è probabile che siano pervenuti , eliminati o ridotti a livello accettabile dalle diposizioni in vigore o che non possono essere gestite in modo adeguato unicamente mediante l’applicazione di misure di emergenza a norma dell’articolo 53 o 54 del Regolamento (CE) n.178/ 2002”.

“L’aggiornamento del Piano e della documentazione di supporto interna avviene su base triennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario a cura del Segretariato Generale del Ministero della Salute , in collaborazione con la Direzione Generale competente in materia di igiene , sicurezza alimentare e nutrizione del medesimo Ministero e le altre autorità competenti.”

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